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Quanto costa un investigatore privato?. La tariffa oraria minima di un investigatore privato e' di euro 50 all'ora piu iva per investigatore impiegato fino ad un massimo di euro 150.00 all'ora per agente

 

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Quanto costa un investigatore privato ? Tel.+3902344223

La tariffa oraria minima di un investigatore privato e' di euro 50 all'ora piu iva per investigatore impiegato fino ad un massimo di euro 150.00 all'ora per agente impiegato , determinato dalla complessità del caso e dalle durata delle indagini. In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, ha un costo minimo di € 50 oltre iva per agente impiegato e comunque la tariffa applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da un minimo di € 600.00 a € 3.000.00 oltre iva e viene determinato dalla complessità del caso d alla durata delle indagini

In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00, oppure, di € 120,00 per agente oltre iva.

Le investigazioni private sono sempre più diffuse in Italia: basti a pensare ai detective messi alle costole delle mogli dai mariti gelosi che cercano le prove del tradimento, o ai pedinamenti disposti dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti sospettati di infedeltà aziendale o altri comportamenti scorretti, come le assenze illecite mascherate da malattie o da permessi ai sensi della legge 104. Inoltre questi professionisti possono essere incaricati dagli avvocati di svolgere penetranti indagini difensive, che potranno essere utilizzate a favore degli imputati nei processi penali. Si tratta, quindi, di un settore molto delicato per la privacy e altri diritti fondamentali, come la libertà di movimento e la segretezza delle comunicazioni. È bene, quindi, sapere cosa prevede la legge in materia di investigazioni private. Chi può fare l'investigatore privato? Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza [1] dispone che: «Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati». Quindi per diventare investigatori privati è necessario ottenere un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto del luogo di residenza del richiedente (che sarà valida sull'intero territorio nazionale) ed essere in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali, a partire dalla cittadinanza italiana, o di un altro Stato dell'Unione Europea, e dall'assenza di condanne penali per delitti non colposi, che sono comuni a tutte le categorie di investigatori (titolari, dipendenti o commerciali). L'investigatore autorizzato autorizzato a svolgere le indagini difensive nell'ambito di procedimenti penali che servono per individuare elementi di prova a favore dell'indagato o dell'imputato, necessita di un requisito ulteriore: deve essere munito dell'autorizzazione prefettizia, rilasciata a coloro che sono già investigatori privati in ambito civile ed hanno «maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività» Che titolo di studio serve per diventare investigatore privato? Quanto ai titoli di studio necessari per diventare investigatore privato con la qualifica di «titolare di istituto», cioè di un'agenzia investigativa, occorre aver conseguito una laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, psicologia con indirizzo forense, criminologia o scienza dell'investigazione, aver compiuto un triennio di praticantato e aver frequentato corsi di perfezionamento organizzati da Enti autorizzati dal ministero dell'Interno, oppure aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle forze di Polizia. Per fare l'investigatore privato dipendente, invece, ferma restando la necessità della licenza prefettizia, basta un qualsiasi diploma di scuola media superiore, più tre anni di pratica compiuta come collaboratore presso un investigatore titolare di istituto autorizzato da almeno cinque anni, e la partecipazione ai corsi di perfezionamento ovvero la pregressa esperienza investigativa in una forza di Polizia. Cosa rischia l'investigatore privato abusivo? Chi fa l'investigatore privato senza essere in possesso della licenza e dei suddetti requisiti incorre in una contravvenzione specifica prevista dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza [4], punita con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 206 a 619 euro; inoltre può commettere il reato di esercizio abusivo della professione, oltre a tutti quelli ravvisabili nei comportamenti concreti, come la violazione della privacy e lo stalking (atti persecutori). Cosa può fare l'investigatore privato?

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Un decreto del ministero dell'Interno contiene la classificazione delle attività consentite all'investigatore privato, che sono le seguenti: indagini in ambito privato, volte alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare (ad esempio, l'acquisizione di prove per l'affidamento dei minori), matrimoniale (come la dimostrazione dell'infedeltà coniugale), patrimoniale (ad esempio, il recupero dei crediti e il rintraccio dei debitori) e la ricerca di persone scomparse; indagini in ambito aziendale, richieste dal titolare d'azienda o dal legale rappresentante o da enti giuridici pubblici e privati, volte a risolvere questioni afferenti l'attività aziendale, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; indagini in ambito commerciale, richieste dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori appositamente delegati, per individuare e accertare le cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale; indagini in ambito assicurativo, richiesti da privati o da società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; indagini difensive, volte all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, alle quali abbiamo accennato sopra parlando dei requisiti necessari; indagini speciali, consistenti in attività previste da decreti ministeriali o da leggi speciali e caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Investigatore Privato Prezzi Costi Agenzia Investigativa Idfox

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Vademecum Operativo:

Anche per gli istituti di investigazioni private e informazioni commerciali, così come per la vigilanza privata, le Prefetture procederanno all'adeguamento ...

vademecum dell'investigatore privato in Italia, basato sul TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e sul DM 269/2010, richiede una licenza prefettizia per operare legalmente. L'investigatore deve garantire la tutela della privacy, utilizzare strumenti leciti (foto, video, GPS su mezzi) e non può svolgere attività riservate alle Forze dell'Ordine.

Punti Chiave dell'Attività Investigativa

  • Autorizzazione e Sede: Obbligatoria la licenza del Prefetto. La sede non può coincidere con il domicilio del titolare né trovarsi presso studi legali.
  • Limiti di Azione: È vietato effettuare intercettazioni telefoniche/ambientali, ispezioni, perquisizioni o arresti (poteri pubblici).
  • Strumenti Consentiti: Pedinamenti, sorveglianze, riprese fotografiche e video in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Privacy: Le indagini devono rispettare il diritto alla riservatezza del soggetto investigato.

Ambiti di Intervento

  • Privato: Infedeltà coniugale, controllo minori, indagini patrimoniali, ricerca persone scomparse.
  • Aziendale: Assenteismo, concorrenza sleale, furti in azienda, controllo del patrimonio aziendale.

Requisiti e Formazione

  • Titolare di Agenzia: Necessaria laurea triennale (giurisprudenza, psicologia, economia) e pratica come investigatore dipendente.
  • Investigatore Dipendente: Non richiesto titolo di studio specifico, ma esperienza nel settore.

Aspetti Economici e Contrattuali

  • Mandato: Obbligatorio un mandato scritto con l'indicazione dell'obiettivo, le parti e la durata.
  • Tariffe: Variabili, con costi indicativi tra 900€ e 1.800€ giornalieri o circa 50€ all'ora per agente.

Il mancato rispetto dei limiti normativi comporta reati e la possibilità di denuncia per l'investigatore.

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l'art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l'autorizzazione all'attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.

Descrizione

Disciplina normativa

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:

  • regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);
  • regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);
  • decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:

  • il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;
  • la creazione della nuova categoria dell'investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività esercitabili

L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

  • investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, (recupero crediti stragiudiziale) familiare (ricerca di persone scomparse);
  • investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica ed imprese, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, proprietà industriale, proprietà intellettuale, e beni aziendali in generale, controspionaggio industriale;
  • indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
  • indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
  • indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
  • informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, e gli amministratori;
  • attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. "buttafuori").

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

Le figure previste

L'art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività. L'allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;
  • b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
  • c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

  • aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

  • a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

  • a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
  • b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;
  • c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

  • a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

  • a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni

Informatore commerciale dipendente

  • a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

  • a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
  • b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;
  • c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

I requisiti richiesti

La licenza

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto del 2010).

Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

La formazione professionale

L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.[10]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.

Il progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

  • sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);
  • i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;
  • la tipologia dei servizi che intende svolgere;
  • il personale che si intende impiegare;
  • la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);
  • le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Adempimenti obbligatori previsti

L'obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

  • istituti di investigazioni private: 20000,00 €;
  • istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di 5000,00 €.

Il tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio - in modo visibile - una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[11]

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[13]

Il tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'Interno.[14] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilito le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del succitato decreto ministeriale.[15]

Note

  1. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, su filodiritto.com.
  2. (PDF) Circolare Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 (PDF), su tuttocamere.it.
  3. (PDF) VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su prefettura.interno.gov.it.
  4. Art. 5 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.
  5. Dispositivo dell'art. 327 bis Codice di procedura penale, su brocardi.it.
  6. Art. 4 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.
  7. Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, su edizionieuropee.it.
  8. Art. 136 R.D.18 giugno 1931, n. 773 del, su brocardi.it.
  9. Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, su edizionieuropee.it.
  10. Allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, su gazzettaufficiale.it.
  11. Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773., su edizionieuropee.it.
  12. Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773., su edizionieuropee.it.
  13. Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.
  14. Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.

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